L'art. 4 della legge 300/1970 vieta l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Tali strumenti sono permessi solo se resi necessari da esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza, ma anche in presenza di queste situazioni, sul punto deve intervenire uno specifico accordo con le rappresentanze sindacali.
Non c'è, dunque, in questo caso un divieto assoluto all'installazione, ma comunque dovrà essere attuata di concerto con le rappresentanze dei lavoratori, posto che, nel caso di specie, sussistono comprovate ragioni di sicurezza e l'impianto riguarda non i luoghi strettamente deputati allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Galleria fotografica con alcuni esempi di impianti elettrici ed elettronici progettati e realizzati da Power Tecnoimpianti nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
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